Preso dal sito del consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: I Centri di trasformazione dell’acciaio. |
Il quadro normativo delineato dal DM 17.1.2018 (NTC 2018) Per le carpenterie metalliche strutturali, la norma armonizzata EN 1090-1, oramai da tempo entrata in vigore, prevede la marcatura CE per le comuni lavorazioni di elementi metallici costituiti da materiale base a sua volta marcato CE. Quindi, nella maggior parte dei casi, poiché gli elementi di carpenteria più comuni rientrano nel campo di applicazione della EN 1090, occorre assolutamente che la ditta abbia questa certificazione: la denuncia attività come centro trasformazione ai sensi del p.to 11.3.1.7 delle NTC 2018 decade automaticamente di fronte ad una EN armonizzata e resta valida solo per i casi residuali di non applicabilità della en 1090-1. Per completezza, si segnala che la Commissione Europea ha pubblicato sul proprio sito internet (http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm), alla FAQ n. 31, alcune informazioni e chiarimenti inerenti la EN 1090-1, in particolare evidenziando varie lavorazioni e prodotti che non rientrano nel campo di applicazione della EN 1090-1.In definitiva, la en 1090-1 essa non è perfettamente sovrapponibile all’attività di Centro trasformazione dell’acciaio ai sensi delle NTC 2018: seppure in modo residuale, per i prodotti strutturali in carpenteria metallica non coperti dalla EN 1090-1 (ad esempio palancole metalliche, tirafondi, filettatura di micropali….), l’attestazione di denuncia attività rilasciata dal Servizio continua ad essere ancora obbligatoria ai fini dell’impiego nelle opere. Leggi originale dal sito CSLP |